Previdenza complementare: cosa cambia dal 31 ottobre 26.
Data pubblicazione: 23 ottobre 2026
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Il 31 ottobre 2026 non è soltanto una data tecnica: segna un passaggio rilevante verso una previdenza complementare più flessibile.
Le misure da raccontare sono due, ma vanno tenute ben distinte: l’erogazione frazionata del montante è certa; la piena portabilità del contributo datoriale è prevista dalla normativa, ma richiede ancora istruzioni applicative chiare sui casi concreti.
Dal 31 ottobre 2026 arrivano l’erogazione frazionata del montante e nuove regole sulla portabilità del contributo datoriale. Ecco cosa cambia per lavoratori e iscritti ai fondi pensione.
Entrano infatti in gioco due novità che intervengono in momenti diversi del percorso previdenziale: una amplia le possibili modalità di incasso al pensionamento; l’altra incide sulla libertà di scelta del fondo pensione durante la vita lavorativa.
L’obiettivo di fondo è rendere la previdenza integrativa più adatta a bisogni individuali differenti: chi si avvicina alla pensione può cercare maggiore flessibilità nell’utilizzo del montante, mentre chi lavora può avere più margine per scegliere dove concentrare i propri contributi previdenziali.
La prima novità è certa: dal 31 ottobre 2026 diventa disponibile l’erogazione frazionata del montante accumulato. La decorrenza è stata rinviata a questa data dalla Legge n. 112/2026, intervenuta in sede di conversione del Decreto-legge n. 62/2026.
In concreto, il montante maturato nel fondo pensione può essere erogato in rate periodiche per una durata scelta dall’aderente, purché non inferiore a cinque anni. Si tratta di una terza via rispetto alla rendita vitalizia e alle nuove opzioni di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili, già introdotte nel corso del 2026.
Questa soluzione può essere interessante, ad esempio, per l’aderente che non riesce a ottenere l’intera prestazione in capitale secondo i limiti previsti dalla disciplina previdenziale, ma non desidera trasformare integralmente il montante in una rendita vitalizia. La prestazione consente una programmazione temporale dei flussi, senza vincolare la liquidazione alla durata della vita del percettore.
Un elemento rilevante è la tutela in caso di premorienza: il capitale residuo dell’erogazione frazionata può essere attribuito ai beneficiari designati oppure, in mancanza, agli eredi secondo le regole applicabili. Questa caratteristica distingue la prestazione dalla rendita vitalizia tradizionale, che normalmente si estingue alla morte dell’aderente salvo specifiche opzioni contrattuali.
Sul piano fiscale, la prestazione è soggetta a una ritenuta del 20%, che può ridursi progressivamente fino al 15% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Non si tratta quindi del medesimo trattamento ordinario delle prestazioni pensionistiche complementari, ma di un regime che resta più favorevole rispetto alla tassazione finanziaria ordinaria del 26% .
Veniamo ora al contributo datoriale.
La seconda novità riguarda la portabilità del contributo datoriale. La Legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005, eliminando il vincolo che subordinava tale portabilità ai limiti e alle modalità previsti dai contratti o accordi collettivi, “salvo le indicazioni operative e gli eventuali chiarimenti applicativi della COVIP e delle parti contrattuali”
Dal 31 ottobre 2026, trascorsi almeno due anni di iscrizione alla forma pensionistica, il lavoratore dovrebbe poter trasferire la posizione individuale verso un’altra forma di previdenza complementare, mantenendo anche il diritto ai futuri contributi aziendali previsti dal contratto collettivo. L’impatto potenziale è significativo: fino a oggi, il contributo del datore di lavoro è stato spesso legato alla permanenza nel fondo negoziale di categoria.
In termini pratici, il lavoratore potrebbe prima aderire al fondo negoziale previsto dal proprio CCNL, attivando TFR e contributo aziendale, e successivamente — dopo il periodo minimo previsto — trasferire la propria posizione a un fondo aperto o a un PIP, senza perdere il contributo datoriale. Il trasferimento volontario della posizione, decorso il termine minimo, resta gratuito e non comporta penalità.
Attenzione ai dettagli operativi però.
La portata della riforma è ampia, ma è opportuno non trasformarla in uno slogan. La decorrenza normativa del 31 ottobre non risolve automaticamente ogni profilo operativo: dovranno essere verificati gli adeguamenti dei fondi, le procedure dei datori di lavoro, le regole dei singoli contratti collettivi e le istruzioni della COVIP per l’applicazione concreta.
Per questa ragione, prima di trasferire una posizione previdenziale non basta confrontare i rendimenti storici. Occorre valutare costi, comparti disponibili, garanzie, profilo di rischio, servizi assicurativi accessori, anzianità di iscrizione, modalità di contribuzione e disciplina prevista dal proprio CCNL.
La domanda non è soltanto “quale fondo ha reso di più?”. La domanda più utile è: quale struttura previdenziale è coerente con la mia situazione lavorativa, fiscale, familiare e patrimoniale?
Le novità del 2026 aumentano la libertà di scelta, ma rendono anche più importante la pianificazione. Un fondo negoziale, un fondo aperto e un PIP possono rispondere a esigenze diverse: il contributo del datore di lavoro, il costo, la gamma dei comparti e le garanzie non vanno letti separatamente, ma dentro un progetto previdenziale complessivo.
Hai già un fondo pensione e vuoi capire se le novità del 31 ottobre possono riguardarti? Possiamo analizzare insieme la tua posizione: anzianità di adesione, TFR, contributo datoriale, comparto scelto, costi, fiscalità e opzioni disponibili al pensionamento.
La previdenza integrativa non va gestita “per abitudine”: va verificata nel tempo, perché cambiano il lavoro, i mercati, le regole e i bisogni personali.
Eugenio Vicari
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